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Art. 15

Art. 15.

1. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura promuovono separatamente, presso i rispettivi uffici, riunioni trimestrali con il procuratore della Repubblica, il dirigente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, il dirigente della cancelleria nonché con il presidente del consiglio dell’ordine forense, al fine di procedere a un esame congiunto dell’andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi processuali e segnalare disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

2. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura trasmettono, all’esito di ciascuna riunione, i dati relativi ai flussi di lavoro nelle varie fasi del procedimento, con le osservazioni formulate da ciascuno dei presenti alla riunione, al ministro di grazia e giustizia, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 , nonché al consiglio giudiziario, che li trasmette, con le sue eventuali osservazioni e proposte, al Consiglio superiore della magistratura, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , introdotto dall’articolo 3 del D.P.R. 22 settembre 1988, numero 449 .

3. Ogni semestre il presidente della corte di appello invita il procuratore generale, il dirigente della cancelleria nonché il presidente del consiglio dell’ordine forense a esaminare congiuntamente i problemi posti alla funzionalità della corte di appello dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

4. Il presidente della corte di appello informa dei problemi emersi e delle soluzioni proposte il ministero di grazia e giustizia nonché il consiglio giudiziario, che trasmette l’informativa, con le sue osservazioni, al Consiglio superiore della magistratura.