Logo del Laurus Robuffo

Art. 427. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Art. 427.  Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga. Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe, o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un’inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto, facoltativo (381 c.p.p.) diviene obbligatorio (380 c.p.p.) nell’ipotesi prevista dal comma 2; 3) il fermo è consentito solo per l’ipotesi del comma 2 (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.