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Art. 356. Frode nelle pubbliche forniture

Art. 356.  Frode nelle pubbliche forniture. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni (euro 1.032).

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.