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Art. 252. Frode in forniture in tempo di guerra

Art. 252.  Frode in forniture in tempo di guerra. Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso non inferiore a lire quattro milioni (euro 2.065).

Procedura: 1) per la procedibilità vedi art. 251; 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito (artt. 380-384 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.