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Art. 284. Arresti domiciliari

Art. 284. Arresti domiciliari.

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta (1).

1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato (2).

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi  nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.

5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si  procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie (3).

 

(1) Comma così modificato - mediante l’inserimento delle parole "ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta“ - dall’art. 1, co. 2, L. 21 aprile 2011, n. 62.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

(3) Il comma – aggiunto dall’art. 16, co. 4, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 – è stato sostituito dall’art. 5, L. 26 marzo 2001, n. 128 ed infine così modificato dall’art. 6, L. 16 aprile 2015, n. 47.