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Art. 341 bis. Oltraggio ad un pubblico ufficiale

Art. 341 bis. Oltraggio ad un pubblico ufficiale. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei  confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

 

Articolo inserito dall’art. 1, co. 8, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.