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Art. 482. Diritto delle parti in ordine alla documentazione

Art. 482. Diritto delle parti in ordine alla documentazione.

1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie  scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.