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Art. 292. Ordinanza del giudice

Art. 292. (1) Ordinanza del giudice.

1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio:

a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto  da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato (2);

c-bis) l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura  della custodia cautelare in carcere, l’esposizione e l’autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure (2);

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice.

2-bis. L’ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell’ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell’ufficio e, se possibile, l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova  l’imputato.

2-ter. L’ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo 358, nonché all’articolo 327 bis (3).

2-quater. Quando è necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali  (4).

3. L’incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi  esecuzione.

 

(1) Articolo modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Lettera così modificata dall’art. 8, L. 16 aprile 2015, n. 47.

(3) Comma così modificato dall’art. 6 L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(4) Comma inserito dall’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dall’art. 3 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a  provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.