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Art. 609 nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali

Art. 609-nonies. (1) Pene accessorie ed altri effetti penali. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura  penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;


4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma  estando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua;

5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (2).

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,  609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso  l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori (3). 

La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater,  609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti (4).

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni (4).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Il comma - già modificato dall’art. 8, L. 6 febbraio 2006, n. 38 - è stato prima sostituito dall’art.4, co. 1, lett. u), L. 1 ottobre 2012, n. 172 ed infine così modificato (nel n. 1)  dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(3) Il comma - aggiunto dall’art. 8, L. n. 38/2006 cit. - è stato così modificato dall’art. 4, co. 1, lett. u), L. n. 172/2012 cit.

(4) Comma aggiunto dall’art. 4, co. 1, lett. u), L. n. 172/2012 cit.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.