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Art. 154. Redazione non immediata dei motivi della sentenza

Art. 154. Redazione non immediata dei motivi della sentenza.  

1. Nei casi previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.

2. L’estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

3 La minuta, sottoscritta dall’estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell’originale.

4. Il presidente e l’estensore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.

4 bis. Il Presidente della corte d’appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall’articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura (1).

(1) Il comma 4 bis è stato aggiunto dall’art. 4 co. 2 bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.