Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire ventimila (euro 10) a quattrocentomila (euro 206).
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito l’arresto, né il fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.