CAPO VII
APPLICAZIONE PROVVISORIA
DI MISURE DI SICUREZZA
Art. 312. Condizioni di applicabilità.
1. Nei casi previsti dalla legge, l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 273 comma 2.