Art. 590-quinquies. Definizione di strade urbane e extraurbane. Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere
D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.
L’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016) ha disposto la sostituzione dell’art.590-bis (inserito dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008,n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) con gli attuali artt. 590-bis, 590-ter, 590-quater e 590-quinquies.
Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),come da ultimo modificato dall’art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 (che ha introdotto la lett. f-bis):
«Art. 2. Definizione e classificazione delle strade. 1. Omissis.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali,nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3 – 10-bis. Omissis».