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Art. 124. Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio

Art. 124. Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio. 

1. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l’assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito.