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Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

                                                                             CAPO II

                                                    DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI

                                                              O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,

                                                      CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO

 

Sulla possibilità - o sul divieto - di prelievo di  campioni biologici, finalizzato all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per i reati previsti dal presente Capo, vedi l’art. 9,L. 30 giugno 2009, n. 85.

In materia di impiego doloso di pannelli fotovoltaici con matricole alterate o contraffatte, si riporta il testo dell’art. 43, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28:

«Art. 43. Disposizioni specifiche per l’attuazione dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 marzo 2010, n. 41. 1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni,il GSE rigetta l’istanza di incentivo e dispone contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché dei seguenti soggetti:

a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;

b) il soggetto responsabile dell’impianto;

c) il direttore tecnico;

d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

2. Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario dell’impianto di produzione e il soggetto responsabile dell’impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre anni e con l’esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili».

 

Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei
anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a quattro milioni (euro 2.065.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.