Art. 286. Guerra civile. Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l’ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con [la morte] (1).
(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p.è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.
Procedura: vedi art. precedente.