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Art. 286. Guerra civile

Art. 286.  Guerra civile.  Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l’ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con [la morte] (1).

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p.è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: vedi art. precedente.