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Art. 673. Revoca della sentenza per abolizione del reato

Art. 673. Revoca della sentenza per abolizione del reato. 

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.