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Art. 95. Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell’internato per misura di sicurezza

Art. 95. Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell’internato per misura di sicurezza. 

1. Con l’ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell’istituto di custodia, salvo quanto previsto dall’articolo 286 del codice.