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Art. 514. Letture vietate

Art. 514. (1) Letture vietate.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512 bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell’imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 511, è vietata  la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di  polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’articolo 499, comma 5.

(1) Articolo così sostituito dalla L. 7 agosto 1997, n. 267.