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Art. 278. Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Art. 278.  Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.  Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Sono qui puniti i delitti di ingiuria (art. 594) e di  diffamazione (art. 595) ai danni del Presidente della Repubblica (e del Pontefice).

Si procede dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia (art. 313). L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) ed il fermo non è consentito.

Competente è il Tribunale monocratico.