Art. 278. Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica. Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Sono qui puniti i delitti di ingiuria (art. 594) e di diffamazione (art. 595) ai danni del Presidente della Repubblica (e del Pontefice).
Si procede dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia (art. 313). L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) ed il fermo non è consentito.
Competente è il Tribunale monocratico.