Art. 418. Fissazione dell’udienza.
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell’articolo 97 quando l’imputato è privo di difensore di fiducia. (1)
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
(1) Il co. 1 è stato così modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479.