Art. 414 bis. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609- bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
Articolo inserito dall’art. 4, co. 1, lett. b), L. 1 ottobre 2012, n. 172.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 co. 1 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.