Art. 32 quater. Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Articolo aggiunto dall’art. 120 della L. 24 novembre 1981, n. 689, poi sostituito dall’art. 21 della L. 19 marzo 1990 n. 55, ulteriormente sostituito dall’art. 3 del D.L. 17 settembre 1993, n. 369 conv. nella L. 15 novembre 1993, n. 461 e modificato, infine, dalla L. 7 marzo 1996, n. 108. Le parole: - «316 ter e 322 bis» sono state inserite dal co. 1 dell’art. 6, L. 29 settembre 2000, n. 300; - le parole «319-quater» sono state inserite dall’art. 1, co. 75, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190; i riferimenti agli artt. 452-bis, 452-quater, 542-sexies e 452-septies c.p. nonché all’art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, sono stati inseriti dall’art. 1, co. 5, L. 22 maggio 2015, n. 68.