Art. 349. Violazione di sigilli. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila (euro 309) a sei milioni (euro 3.098).
Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto in flagranza è facoltativo solo se ricorre l’ipotesi del secondo comma (381 c.p.p.). Il fermo non è consentito. La competenza è del Tribunale monocratico.