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Art. 612. Sospensione dell’esecuzione della condanna civile

Art. 612. Sospensione dell’esecuzione della condanna civile. 

1. A richiesta dell’imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l’esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.