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Art. 382. Millantato credito del patrocinatore

Art. 382.  Millantato credito del patrocinatore.  ll patrocinatore che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione
da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni (euro 1.032).

Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).

L’arresto è facoltativo (381 c.p.p.). Il fermo è consentito (384 c.p.p.). La competenza è del Tribunale monocratico.