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Art. 62. Circostanze attenuanti comuni

Art. 62. Circostanze attenuanti comuni.  Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze
seguenti:

1) l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole
non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di
speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita,
quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5) l’essere concorso a determinare l’evento insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi,
prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il punto 4 è stato sostituito dall’art. 2 della L. 7 febbraio 1990, n. 19.