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Art. 663 bis. Divulgazione di stampa clandestina

Art. 663-bis. (1) Divulgazione di stampa clandestina. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza  delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (euro 103) a unmilioneduecentomila (euro 619).

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) L’articolo è stato sostituito dall’art. 47 D.Lgs.30 dicembre 1999, n. 507 e la fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo. Ai sensi dell’art.59 del medesimo decreto l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.