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Art. 723. Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

Art. 723. Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo. Chiunque, essendo autorizzato a tener sale da giuoco o da biliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma  tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da lire diecimila (euro 5) a duecentomila (euro 103).

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’art. 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire centomila (euro 51) a un milione (euro 516).

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a lire centomila (euro 51).

L’oblazione è ammessa per la prima ipotesi se non ricorrono le aggravanti di cui al 2 ° comma; è sempre ammessa per la seconda ipotesi.

Procedura: cd. art. 650.