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Art. 703. Accensioni ed esplosioni pericolose

Art. 703. Accensioni ed esplosioni pericolose. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila (euro 103).

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.

Procedura: vd. art. 650.