Art. 33-ter. (1) Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica. 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’articolo 80 del medesimo testo unico. (2)
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previstidall’articolo 33 bis o da altre disposizioni di legge.
(1) V. nota (1) sub art. 33 bis.
(2) Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 2 bis D.L. 7 aprile 2000, n. 82 conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144.