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Art. 40. Competenza a decidere sulla ricusazione

Art. 40. (1) Competenza a decidere sulla ricusazione. 1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di  appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 

2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

(1) Articolo così modificato dall’art. 173 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.