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Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa  propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a lire quattro milioni (euro 2.065).

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Procedura: vd. art. 650.