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Art. 215. Specie
Capo I - Delle misure di sicurezza personali (Sez. II - Disposizioni speciali)

                                                                                  CAPO I 

                                                        DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

                                                                               Sezione II 

                                                                        Disposizioni speciali

Art. 215.  Specie. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3) il ricovero in [un manicomio giudiziario] (1);
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1) la libertà vigilata;

2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province;

3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4) l’espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

 

 

(1) Cfr. nota (1) e (3) sub 212.