CAPO I
DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI
Sezione II
Disposizioni speciali
Art. 215. Specie. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricovero in [un manicomio giudiziario] (1);
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la libertà vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l’espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
(1) Cfr. nota (1) e (3) sub 212.