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Art. 230. Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

Art. 230.  Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata. La libertà vigilata è sempre ordinata:

1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;

3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova  manifestazione di abitualità o professionalità;

4) negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell’assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.