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Art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 358. (1) Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici
di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (2).

 

 

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 18, L. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Si riporta il comma 7, dell’art. 31, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (in G.U. 18 ottobre 2016, n.244), conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2016,n. 229 (in G.U. 17 dicembre 2017, n. 294), recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”:

«Art. 31. Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata. 1 - 6. Omissis.

7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale».