Art. 445. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio
di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.