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Art. 445. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Art. 445.  Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.  Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio
di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.