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Art. 158. Prima notificazione all’imputato in servizio militare

Art. 158. Prima notificazione all’imputato in servizio militare.

1. La prima notificazione all’imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla  persona.

Se la consegna non è possibile, l’atto è notificato presso l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.