Art. 76. Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte. Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa
specie concorrenti a norma dell’art. 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli artt. 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più
grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell’applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso
stabilito dalla legge.
Se una pena pecuniaria concorre con un’altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.