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Art. 76. Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

Art. 76. Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte. Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa
specie concorrenti a norma dell’art. 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli artt. 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più
grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell’applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso
stabilito dalla legge.

Se una pena pecuniaria concorre con un’altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.