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Art. 245. Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti

Art. 245. Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti. 

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l’applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.

2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice:

a) articolo 104;

b) articolo 192;

c) articolo 200;

d) articolo 207;

e) articolo 296 comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;

f) articolo 298;

g) articoli 314 e 315;

h) articolo 476 comma 2;

i) articolo 486 comma 5;

l) articolo 508 commi 1 e 2;

m) articolo 564;

n) articolo 578;

o) articolo 586;

p) articolo 597 commi 4 e 5;

q) articolo 599.

Il riferimento del comma 2 lett. q) deve intendersi fatto alI’art. 599 c.p.p. nella versione «costituzionalmente legittima», successiva alla sentenza Corte cost. 10 ottobre 1990, n. 435 (v. sub art. 599 c.p.p.).