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Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

1 L’art. 3 1. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche) ha previsto espressamente un «obbligo di rapporto» all’autorità giudiziaria a carico dei: a) presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI; b) presidenti degli organi
di disciplina di 2° grado delle stesse federazioni; c) presidenti e organi corrispondenti preposti alle federazioni riconosciute dal CONI, all’UNIRE, ad altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e alle associazioni ad essi aderenti. L’obbligo di «rapporto» sussiste quando i soggetti appena indicati hanno nell’esercizio o a causa delle loro funzioni notizia di  frodi di competizioni sportive» e cioè dei reati previsti dall’art. 1 della stessa legge 401/1989.

2 Per i «rapporti, i referti e le denunzie» in tema di reati ministeriali e dei reati indicati nell’art. 90 Cost. v. L. Cost. 1 gennaio 1989, n. 1 e L. 5 giugno 1989, n. 219.

3 Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 L. 17 maggio 1991, n. 157 in tema di insider trading (uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori  mobiliari) incombe sul presidente della CONSOB (commissione nazionale per la società e la borsa) l’obbligo di denuncia di cui all’art. 8 L. 157/1991 cit.

4 Con riferimento agli adempimenti relativi alla morte di una persona, si riportano gli articoli 76, 77 e 78 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»:

    «Art. 76. Denuncia di ipotesi di reato.

    1. L’ufficiale  dello Stato civile che, nell’accertare la morte di una persona ai fini dell’autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell’autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

    Art. 77. Accertamenti legali.

     1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere, se non dopo che il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che
ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.

    2. Il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all’ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo  dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell’atto di morte.

    Art. 78. Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere.

    1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell’accaduto.

    2. L’atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.

    3. La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica».