Logo del Laurus Robuffo

Art. 270. quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270 quater. (1) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni (2).

(1) Articolo inserito dall’art. 15, co. 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Per la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, vedi quanto previsto dall’art. 1, co. 3- bis, D.L. n. 7/2015 cit.

Vedi anche quanto previsto dall’art. 2, co. 4, D.L. n. 7/2015 cit.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) competente è la Corte di Assise.