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Art. 157. Prescrizione

Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. (1) La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena
edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della
diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis
nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609- quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal
terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater (2) (3).

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti (4).

 

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, co. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251 (G.U. 7 dicembre 2005, n. 285).

Si riporta l’art. 10, L. n. 251/2005 cit., recante anche la disciplina transitoria sulle disposizioni di cui all’art. 6, L. n. 251/2005 cit.:

«Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del co. 3 dell’art. 10 L. n.  251/2005 sopra riportato limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

(2) Comma così modificato prima dall’art. 1, co. 1, lett. c-bis), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, poi  (mediante l’inserimento dell’attuale ultimo periodo) dall’art. 4, co. 1, lett. a), L. 1° ottobre 2012, n. 172, poi ancora (mediante l’inserimento del riferimento
ai delitti contenuti nel Titolo VI-bis) dall’art. 1 co. 6 L. 22 maggio 2015, n. 68, poi ancora dall’art. 1, co. 3, L. 23 marzo 2016, n. 41 (che ha inserito il riferimento agli artt. 589, secondo e terzo comma, e 589- bis) ed infine dall’art. 1, L. 11 luglio 2016, n. 133 (che ha inserito il riferimento all’art. 375, co.  3).

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza n.143 del 19 - 28 maggio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 6 nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del presente art. 157 c.p. sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art.
423 c.p.).

(4) Si riporta l’art. 49, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (in G.U. 18 ottobre 2016, n. 244), conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U.
17 dicembre 2017, n. 294), recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, come modificato (nel co.9-ter) dall’art. 17, co. 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, conv., con modif., dalla L. 7 aprile 2017, n. 45:

«Art. 49. Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti. 1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura
civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la  ichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1.

3. Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. E’ fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito
alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchénonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1:

a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza
per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera
a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonché le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all’allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016,  erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d’ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale
penale per l’esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.

9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9- ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9».