Logo del Laurus Robuffo

Art. 268. Parificazione degli Stati alleati

Art. 268.  Parificazione degli Stati alleati.  Art. 268. Parificazione degli Stati alleati. Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.