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Art. 56. Delitto tentato

Art. 56.  Delitto tentato.  Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto risponde di delitto tentato, se l’azione non si
compie o l’evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte]; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.