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Art. 590. Lesioni personali colpose

Art. 590. Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire un milione (euro 516).

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione  da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni (euro da 516 a 2.065).

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le  lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi  di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da  soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni] (1) (2) (3).

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato  o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e  sei mesi a quattro anni (4).

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la  pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5).

(1) Il comma, già aggiunto dall’art. 2, L. 11 maggio 1966, n. 286, è stato sostituito dall’art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 ed infine così modificato  (mediante la soppressione delle parole riportate fra parentesi quadre) dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016).

(2) L’ultimo periodo del co. 3 è stato aggiunto dall’art. 1, co. 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) In relazione ai delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, vedi anche nota sub art. 589.

(4) Comma inserito dall’art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

(5) Comma così sostituito dall’art. 92, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); si procede d’ufficio (50 c.p.p.) per le lesioni gravi o gravissime solo nei casi in cui la colpa del soggetto attivo integra una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro, oppure quando l’evento consiste
in una malattia professionale; 2) l’arresto è facoltativo
(381 c.p.p.) nell’ipotesi prevista dal co. 4; 3) il fermo non è consentito; 4) competente è il Giudice di pace nelle ipotesi di: a) lesioni lievissime (malattia non superiore a venti giorni) anche se riconducibili a colpa professionale o ad inosservanza di norme in materia di infortuni sul lavoro o di igiene del lavoro
se abbia determinato una malattia professionale; b) lesioni lievi (malattia non inferiore a venti giorni ma non superiore a quaranta), gravi (art. 583 co.1) o gravissime (art. 583 co.2) purché le lesioni non abbiano provocato una malattia professionale, non siano riconducibili a colpa professionale, né  ll’inosservanza delle norme dettate in materia di infortuni sul lavoro o di igiene sul lavoro; per le restanti ipotesi la competenza è del Tribunale  onocratico.

La competenza del giudice di pace non opera se ricorre taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co.3 D.Lgs 274/2000 (v. sub nota art. 581 c.p.); in tali casi è competente il Tribunale monocratico.