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Art. 112. Surrogazione di copie agli originali mancanti

Art. 112. (1) Surrogazione di copie agli originali mancanti.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto,  smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi.

2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere  gratuitamente un’altra copia autentica.

(1) Articolo così modificato dall’art. 177 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.