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Art. 323 bis. Circostanze attenuanti

Art. 323 bis.  (1) Circostanze attenuanti (2).  Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite (3).

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter,319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle
somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi (4).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 14, L. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Rubrica così sostituita dall’art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

(3) Le parole 316 ter e 322 bis sono state inserite dall’art. 6, L. 29 settembre 2000, n. 300.

Le parole "319-quater," sono state inserite dall’art.1, co. 75, lett. q), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, L. n. 69/2015 cit.