Art. 693. (1) Rifiuto di monete aventi corso legale. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire sessantamila (euro 30).
(1) Questo fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo. Vedi art. 33 lett. a) L. 24 novembre 1981, n 689.
Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 507/99, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.