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Art. 27

 Art. 27. 

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull’originale della sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall’articolo 335 del codice.